Art. 9.
(Casi di connessione davanti al giudice di pace).

      1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:

          a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;

          b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.